Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente

 

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iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
      3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
      6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
 

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Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
      8. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007 relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
      9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo
 

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iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.